ARBITRATO, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DIFFERENZE E SOMIGLIANZE ALLA LUCE DI UNA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE E ITALIANA
Dott.
I bisogni delle persone fisiche e giuridiche impegnate nel mondo degli affari sono cambiati negli ultimi 10 anni. Si è compreso quanto sia
preferibile l´utilizzo di meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi, concreti e poco costosi piuttosto che battersi per
anni e spendere considerevoli somme di danaro in dispute giudiziarie davanti ai Tribunali Ordinari.
I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) rimandano a un ampio raggio di processi risolutori che affiancano il processo giudiziario
strettamente considerato. I metodi di risoluzione nelle generiche controversie in campo civilistico sono la conciliazione, la mediazione
e
l´arbitrato. In aggiunta , sono disponibili un numero di altri specifici processi ADR, incluse le preliminari valutazioni,
mini processi, sommari procedimenti giudiziari e concordati giudiziali, le parti in lite usano questi processi di ADR perché sono veloci,
riservati e meno costosi di un processo ordinario.
Il mondo imprenditoriale americano e italiano, a causa
dell´alto costo e del notevole tempo speso per risolvere una controversia
per le vie giudiziarie ordinarie, ha aumentato il ricorso ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie per trovare soluzione che fossero
veloci, riservate ed economiche.
L´arbitrato, la conciliazione e la mediazione si sono saldamente affermate come metodi di risoluzione efficace della controversia
tra individui privati, uomini
d´affari, società e paesi. In particolare, negli ultimi anni nei paesi anglosassoni,
specialmente negli U.S.A. la mediazione ha dimostrato di poter offrire vantaggi superiori nella risoluzione delle controversie.
Uno dei primi ostacoli che si incontra quando si analizza il tema della mediazione è quello relativo alle diverse accezioni del termine nei due
differenti ordinamenti giuridici, da una parte quello statunitense, basato sul sistema del common law e,
dall´altra, quello italiano,
basato su un sistema di civil law. Nel passato, in entrambi i paesi le parti in causa sono ricorse spesso
all´arbitrato che, a
lungo, è stato un metodo alternativo di risoluzione delle controversie a disposizione delle parti. Mentre la mediazione è un metodo
vastamente usati negli U.S.A. e ha beneficiato la comunità imprenditoriale americana, in Italia non è ancora utilizzata in modo così
diffuso ma potrebbe portare benefici alla comunità imprenditoriale italiana. In Italia, la mediazione è un concetto che viene spesso
confuso con la conciliazione, e nonostante i due metodi abbiano alcuni aspetti in comune, ci sono delle differenze fondamentali. Per meglio comprendere
ed apprezzare le differenze tra arbitrato, conciliazione e mediazione è utile esporre le loro differenze separatamente.
L´ARBITRATO è un metodo di risoluzione alternativo delle controversie in cui le parti coinvolte in una controversia presentano
il loro punto di vista ad uno o più soggetti, privati, indipendenti e qualificati come parte terza, gli arbitri, al posto di regolari giudice,
per risolvere la lite con una decisione vincolante.
L´arbitrato presenta la caratteristica di essere meno costoso e più accessibile
delle vie giudiziarie ordinarie.
Secondo il codice di procedura civile italiano
(art. 806 C.P.C.), le parti in conflitto possono scegliere degli arbitri (terzi rispetto alla controversia)
per decidere e definire una lite, sino a che questa non sia già oggetto di una causa davanti ad un giudice ordinario. In Italia, gli arbitri nel caso
del collegio arbitrale vengono scelti dalle parti in lite alla luce della loro esperienza e competenza nelle specifiche aree del diritto. Quando una disputa
sta per essere affidata ad un collegio arbitrale, ciascuna parte nomina il proprio arbitro, ed assieme entrambi gli arbitri, ne nominano un terzo in
qualità di presidente del collegio. Se invece, le parti si trovano concordi, possono decidere di affidare la risoluzione della controversia anche
ad un solo arbitro.
Perché
l´arbitro possa svolgere il ruolo di metodo alternativo di risoluzione delle controversie sorte tra le parti, occorre
che ci sia una clausola arbitrale già predisposta per iscritto nel contratto siglato dalle stesse parti ed oggetto della disputa.
L´art. 808 C.P.C.
contrassegna questa
clausola compromissoria. Le procedure che
l´arbitro o il collegio arbitrale deve seguire durante
l´arbitrato
sono inserite in quelle stesse
clausole arbitrali. Senza la presenza di queste clausole arbitrali, le parti, una volta sorta una lite, possono accordarsi nel
lasciare che arbitri esaminano e risolvano la loro disputa: ciò per mezzo di un diverso contratto di devoluzione arbitrale, conosciuto come
compromesso.
Sebbene questo ricorso
all´arbitrato sia disciplinato
dall´art. 806 C.P.C., questa via appare essere non molto
comune in Italia come dimostrano i precedenti storici che hanno effettivamente dimostrato la necessità di avere clausole arbitrali scritte nei contratti
prima che sorgano le controversie. Tecnicamente, il processo di arbitrato si conclude con una sentenza denominata
LODO e con il suo deposito entro 180 giorni
dalla data
dell´accettazione della nomina da parte
dell´arbitro (art. 820 C.P.C.). in realtà, comunque, la fine della
disputa arbitrale rappresenta un argomento fonte di discussione, dal momento che, comunque, gli arbitri possono comunque prolungare il processo arbitrale per un
tempo molto più lungo.
Sono due tipi di arbitrato conosciuti in Italia e Stati Uniti,
l´arbitrato rituale (binding arbitration) nel quale viene adottato il lodo
arbitrale ed è comparabile con quella di un giudizio ordinario e imposta in corrispondenza dei danni subiti dalle parti;
l´arbitrato
non rituale (not-binding arbitration) è caratterizzato dalla presenza di una decisione finale simile ad una vera e propria statuizione contrattuale: in
particolare, le parti vengono ad obbligarsi reciprocamente come in presenza di un originario e reale contratto obbligatorio. In Italia, questo tipo di procedimento
è disciplinato per mezzo di un apposito schema di regole e permette così alle parti di ottenere una giustizia sostanziale
attraverso
l´emanazione di una sentenza di equità.
L´art. 114 C.P.C. definisce la sentenza de equità
(tecnicamente chiamata
pronuncia secondo equità), stabilendo che il giudice può decidere sulla risoluzione della lite in base a principi di
equità, quando queste controversie riguardano diritti disponibili delle parti ed esse stesse richiedano che il giudice decida in tale modo. Differentemente,
il giudice deciderà secondo i tradizionali principi di diritto (pronuncia secondo diritto art. 113 C.P.C.). negli Stati Uniti,
l´arbitrato
no rituale costituisce un metodo basato sella decisione degli arbitri anche se le parti non sono obbligate a seguire la decisione.
Anche i rispettivi
processi di appello dimostrano le differenze tra i due diversi tipi di arbitrato. Una decisione arbitrale generalmente ha la forza di diritto
ma non costituisce un precedente legale. Una decisione conseguita attraverso
l´arbitrato rituale può essere appallata solo per difetto
di nullità, per revocazione e per opposizione di terzo di fronte al giudice ordinario (art. 827 C.P.C.).
L´appello usualmente estende la durata
dell´intero procedimento al punto di far diventare necessaria una doppia procedura,
una privata
all´inizio e ordinaria poi (quella presso la Corte
d´Appello). Quando la decisione è emessa a seguito di
un arbitrato non rituale, essa può essere appellata solo in casi esclusivi e limitati dal momento che si tratta di sentenze che sono usualmente emesse
sulla base di un giudizio di equità.
L´Appello deve essere esaminato da nuovi arbitri, i quali devono essere scelti con una selezione
scrupolosa riguardo alla loro esperienza e competenza, e il tutto costituirà un processo che naturalmente comporterà maggior dispendio di danaro e di tempo.
Infine, il potere di un arbitro o di un collegio arbitrale è conferito direttamente dalle parti. Grazie alle clausole compromissorie contenute in un contratto,
le parti saranno
d´accordo nel accettare che la risoluzione della loro lite avvenga per mezzo di questo processo che consta di una procedura ‑
simile, ma non uguale ‑ alla via tradizionale di risoluzione della controversia.
Il lodo arbitrale che pone il termine alla disputa ha lo stesso valore di una sentenza a condizione che le parti procedano con la registrazione della stessa presso
la Corte
d´Appello. Venendo adesso al tema in oggetto va sottolineato che la mediazione costituisce un metodo alternativo di risoluzione delle
controversi nel quale un terzo neutrale ed imparziale (il mediatore) facilita il dialogo in un processo strutturato in alcune fasi che aiuta le parti a raggiungere
un conclusivo accordo soddisfacente. Il mediatore assiste le parti nel identificare e
nell´articolare i loro propri interessi, le loro priorità,
i loro bisogni e i loro reciprochi desideri. La mediazione è uno strumento di risoluzione delle liti che è complementare al sistema giurisdizionale ordinario
e
all´arbitrato.
Con
l´arbitrato la mediazione condivide talune finalità quali
l´accesso ad una giustizia a risultati concreti e il
decongestionamento dei ruoli dei Tribunali Ordinari. La mediazione oggi è un procedimento obbligatorio, ed è un sistema alternativo a
quello
dell´ordinario sistema giudiziario e alla pratica
dell´arbitrato. La mediazione a volte è vittoriosa perché
offre alle parti la rara possibilità di esprimere direttamente i loro propri interessi e le ansietà relative alla lite e di partecipare al raggiungimento
del risultato. Inoltre la mediazione permette alle parti
l´opportunità di sviluppare un mutuo soddisfacimento nel risultato creando soluzioni
che sono unicamente dirette a far incontrare le parti nei loro particolari bisogni.
Il mediatore è una persona neutrale ed imparziale; non decide ne giudica, ma invece diventa un moderatore durante
l´analisi e la negoziazione
della lite. Il mediatore è un professionista specializzato in tecniche di mediazione e negoziazione capace di assistere le parti a raggiungere soluzioni alternative
che rappresentino gli obbiettivi ottimali per entrambi le parti. La mediazione è un processo strutturato con un numero di fasi procedurali in cui una terza parte
imparziale, il mediatore appunto, assiste le parti a risolvere le loro liti. Il mediatore e le parti seguono uno specifico protocollo comportamentale che richiede a ciascuno
di essere coinvolto in un lavoro congiunto. Questo processo permette al mediatore e alle parti in lite di focalizzare i reali problemi e le effettive difficoltà
tra le stesse. Inoltre, le parti sono libere di esprimere i propri interessi e bisogni attraverso un dialogo aperto in un contesto meno formale rispetto a quello di una Corte.
Il primo obbiettivo della mediazione è assistere le persone nel dedicare un maggior tempo ed una attenzione più rigorosa alla creazione di un volontario,
funzionale e duraturo accordo. Le parti stesse hanno il potere di controllare tale procedura, dal momento che esse possono determinare i parametri
dell´accordo.
Possono, inoltre, fermare la mediazione in ogni momento e decidere di perseguire la via della procedura tradizionale del Tribunale o
dell´arbitrato.
In aggiunta alle abilità nel campo economico e in quello legale, i mediatori sono professionisti che posseggono una particolare formazione tecnica nella risoluzione
delle controversie. Un mediatore esercita un doppio ruolo durante il processo della mediazione: sia come facilitatore nel rendere positiva la relazioni tra le parti sia come
analizzatore profondo dei differenti aspetti della lite. Dopo aver esaminato la situazione, il mediatore assiste le parti a raggiungere un accordo finale atto a risolvere la loro lite.
L´accordo alla fine del processo di mediazione è realmente il prodotto finale delle discussioni e delle decisioni delle parti.
L´obbiettivo
della mediazione è appunto trovare un accordo comune: quando cioè entrambe le parti raggiungono quello che sentono essere soddisfacente e vantaggioso per loro stesse.
Tale accordo serve come punto di riferimento e ricorda alle stesse il loro trascorso storico, il periodo di confronto, e, per ultimo, le aiuta a prevenire le potenziali liti future.
Generalmente, un accordo realizzato attraverso una procedura di mediazione specifica anche il tempo necessario alla pronta esecuzione dello stesso in quanto è dettagliato in
ogni sua parte con valutazioni economiche e rispondente alle concrete esigenze delle parti. E´ consigliabile per le parti mettere per iscritto il loro accordo per chiarire i
loro rapporti giuridici.
L´accordo scritto rimanda le parti a quanto recentemente e comunemente statuito e le aiuta così a prevenire successive motivi di
conflitto;
l´accordo scritto, inoltre, porta ad una chiara conclusione nel processo di mediazione. Tale accordo vincola obbligatoriamente le parti, e in caso di nuova lite,
identifica un mancato adempimento al pari di ogni ordinario inadempimento contrattuale. Da notarsi che negli Stati Uniti, in relazione
all´accordo trovato attraverso la
mediazione le parti si sentono impegnate al rispetto dei termini
dell´accordo stesso. Così casi di inadempimento contrattuale sono molto rari proprio perché
la soluzione è stata il frutto volontario e libero delle parti.
Questo accordo è nella sostanza un contratto di transazione in conformità a quanto disposto
all´art. 1965 del Codice civile Italiano: un contratto
in forza del quale le parti, con reciproche concessioni, risolvono e pongono termine alla loro controversia. Le parti in lite possono ricorrere alla mediazione nel momento che ritengono
più opportuno. Le controversie possono sfociare in mediazione in differenti modi : tramite un accordo preventivo tra le parti, attraverso
l´apposizione di clausole
di mediazione, a seguito di un accordo a mediare e, per ultimo, per ordine del Tribunale. Generalmente le parti possono richiedere la presenza di un contratto di mediazione in accordo con
quanto previsto nelle clausole di mediazione inserite nel loro contratto. Con questa clausola, le parti usualmente si riservano il diritto di scegliere il loro mediatore e di organizzare
le diverse sessioni della mediazione. Queste clausole di mediazione ,diversamente dalle clausole arbitrali,
non sono clausole vessatorie. infatti se le parti non arrivano a nessun accordo
risolutorio, sono libere di ricorrere all´ arbitrato o al giudizio ordinario. Diversamente le clausole arbitrali sono classificate vessatorie.
Come disposto agli articoli 1341, par. 2, e 1469, par. 3, nn. 18 e 19 C.C., una clausola contrattuale di carattere vessatorio devono essere firmate dalle parti separatamente dal
contratto. La clausola vessatoria costituisce una limitazione per una delle parti nel tradizionale sistema di tutela del diritto.
L´art. 808 C.P.C. rappresenta
una sorta di eccezione al principio costituzionale della natura giurisdizione, perciò deve essere considerata come vessatoria. Al contrario, è importante notare che
una clausola di mediazione contenuta in un contratto tra le parti non è vessatoria: le parti possono sempre sottoporre la risoluzione della loro lite agli ordinari canali
di giurisdizione od utilizzare
l´arbitrato, senza particolari responsabilità. Sussistono taluni particolari e ovvi vantaggi nello scegliere un metodo
alternativo di risoluzione delle controversie come mediazione o arbitrato, invece delle tradizionali vie giudiziarie.
Il primo vantaggio è di natura economica, i costi nella risoluzione della lite nelle procedure di arbitrato e mediazione sono di gran lunga inferiori, rispetto a quelli
dei procedimenti giudiziari ordinari. I costi della mediazione variano in riferimento al compenso orario del mediatore ed alla durata della sessione di mediazione, che vengono
ripartiti equamente dalle parti che partecipano alla mediazione. Altro importante vantaggi dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie è la riduzione
del tempo che queste procedure consuetudinariamente occupano, a differenza di quelle usate tradizionalmente. Quello che sostanzialmente differenzia la mediazione dal processo
ordinario di risoluzione delle controversie e
dell´arbitrato è che le parti si sforzano personalmente di trovare una soluzione comune, e si impegnano
ad adottare ciò direttamente senza alcuna imposizione esteriore di giudici o arbitri. La strategia della mediazione si concretizza, dunque,
nell´evitare
che la lite si complichi ulteriormente e che prevalga
un´animosità incontrollata tra le parti; il mediatore utilizza attivamente diverse tecniche di
comunicazione e negoziazione per guidare le parti alla realizzazione di un accordo costruttivo.
Un altro vantaggio della mediazione , nello specifico e che si cerca di realizzare un accordo che sia al tempo stesso realistico e vincolante, che prenda in considerazione la
condizione finanziaria delle parti come pure altre rilevanti circostanze e fattori. La scelta di ricorrere
all´arbitrato crea una via alternativa per la risoluzione
della lite, perché permette alle parti di partecipare in questa procedura più direttamente di quanto potrebbero fare in un tribunale ordinario.
nell´arbitrato, l´arbitro rimette la decisione finale in base al criterio della colpa, e le parti devono accettare quella determinazione
come se ciò fosse stata pronunciato da un giudice e seguire quello che la decisione stessa enuncia. Inoltre un procedimento di arbitrato è limitato dalla presenza
di regole formali, e il ruolo degli avvocati delle parti è ancora centrale nella rappresentazione dei loro interessi; diversamente nella mediazione, le parti possono
partecipare direttamente al processo e determinano direttamente le risultanze delle loro proprie controversie, regolando e proteggendo così i propri interessi.
Un´altra importante differenza tra
l´arbitrato e la mediazione consiste nella scelta della terza parte neutrale nel procedimento. Nello
scegliere un arbitro, le parti cercano di selezionare un individuo che possieda particolari abilità, conoscenza e competenza in campo legale. In Italia
con
l´eccezione dell´arbitrato non vincolante,
l´arbitro determina la risultanza della disputa nel rispetto dei
principi legali; ciò comporta che essi siano scelti in riferimento alle competenze che essi possiedono in quella particolare area del diritto che interessa la lide.
Nella mediazione, la scelta del mediatore può essere effettuata in corrispondenza di individui che posseggono una varia ed articolata preparazione( una sentenza che sia
necessariamente e strettamente legata quel settore del diritto che interessa la controversia) e soprattutto con una particolare esperienza o addestramento nella risoluzione
delle controversie. Spesso i mediatori sono descritti come descritti come esperti nel procedimento di mediazione anche se sono definiti quali esperti negli oggetti fonte di
controversia.
In ultimo la mediazione è per così dire il risultato di uno sforzo di collaborazione di tutte le parti coinvolte nella lite, e così porta ad una risultanza
soddisfacente che include una collaborazione volenterosa e di rispetto per tutte le parti. Il processo di mediazione è allo stesso tempo informale e confidenziale.
Diversamente
dall´arbitrato e dalle due regole formali di procedura, la mediazione non richiede lo stesso grado di rigidità nella raccolta delle prove
della procedura e della formalità. Entrambe le procedure sono confidenziali dal momento che le parti affidano ad una terza parte imparziale il discutere e il decidere della
lite senza che ciò sia esposto alla pubblica opinione o giudizio. Nello specifico, tutto ciò che viene formulato dalla parte durante la mediazione è riservato
e non può essere reso pubblico senza il consenso scritto. Questa riservatezza è determinante; ciò crea una atmosfera nella quale tutte le parti sono sempre
più rese a loro agio per discutere la propria lite senza paure che le loro parole siano usate contro esse stesse o contro terzi in un momento successivo. La riservatezza
facilita ad una comunicazione aperta.
Riguardo alla riservatezza nella mediazione, ci sono vari pratiche prima di dare inizio al dibattito. Tipicamente negli Stati Uniti, prima di dare inizio alla mediazione, le parti
sottoscrivono un contratto sulla riservatezza, convenendo che tutto quanto discusso e prodotto durante la mediazione, documenti compresi, sia riservato e non potrà mai essere
portato come prova contro
un´altra parte in ogni seguente procedura non criminale (
California Evidence Code Sections 1115 ‑ 1128). Quanto accade nel corso
della mediazione è dunque riservato: ciò che le parti dicono, le prove e i documenti che producono, non può essere pubblico. Tutti i partecipanti alla mediazione
sono tenuti alla riservatezza, le parti, il mediatore e le parti non in causa. Lo scopo della riservatezza è ampia, generalmente copre tutte le dichiarazioni fatte dalle parti
durante il processo di mediazione stesso, in quanto potrà essere usato in caso di inadempimento. Questo non è infatti considerato compreso nella interazione riservata
delle parti. In ogni caso, la riservatezza e la segretezza nel processo di mediazione è totale; ciascuna parte, unilateralmente, può decidere di interrompere la mediazione
in qualsiasi momento, al contrario di quanto accade in arbitrato, che invece necessita di un comune accordo per farlo cessare. Per essere efficace , la mediazione deve essere considerata
dalle parti come uno strumento da utilizzare per regolare direttamente la risoluzione delle loro liti. Il punto è la loro diretta e attiva partecipazione contrariamente
al sempre più distaccato ruolo che le parti assumono in un procedimento di arbitrato, condotto direttamente, appunto,
dall´arbitrato.
Occorre sottolineare che la
Conciliazione,
anch´essa, persegue la costruzione o il mantenimento di una relazione positiva tra le parti in lite, ma attraverso una
metodologia differente rispetto alla mediazione e
l´arbitrato. La conciliazione è impiegata nei paesi di diritto civile, (quali
l´Italia),
e concretizza un concetto più conosciuto rispetto a quello della mediazione. La conciliazione è tipicamente impiegata nelle controversie in materia di lavoro e di tutela
dei consumatori, sebbene i giudici italiani mantengono un dovere di incoraggiamento nella utilizzazione della conciliazione in ogni lite
(Cfr. gli art. 183, 184 e 350 C.P.C.);
un´altra sezione del C.P.C. l´art. 410,
riconosce
l´opzione del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro;
in ogni caso, è previsto che la conciliazione venga esercitata prima che le parti entrino nel vero e proprio processo. La conciliazione è un procedimento di risoluzione
delle controversie condotto da un conciliatore, il quale è un terzo imparziale che assiste le parti nel guidare le loro negoziazioni e nel dirigerle verso il conseguimento di una
soluzione ottimale.
Il Conciliatore prova ad individuare la migliore soluzione e dirige le parti verso un comune accordo. Nonostante ciò ricordi molto da vicino la mediazione, esistono differenze
sostanziali tra questi due metodi di risoluzione della controversia. Nella conciliazione, il conciliatore esercita un ruolo più diretto nel processo di risoluzione della controversia,
e consiglia direttamente le parti
nell´adozione di soluzioni. Nella conciliazione, il terzo neutrale assume una figura autoritaria responsabile nel trovare la miglior
soluzione per le parti. Il conciliatore spesso fa le proposte per la soluzione. Le parti vanno di fronte al conciliatore cercando una guida e decidono in relazione a quello che il
conciliatore suggerisce. Tale caratteristica si differenzia dal ruolo di mediatore il quale mantiene la sua neutralità e imparzialità; il mediatore non esprime opinioni
circa chi ha torto o ragione e tanto meno suggerisce una certa soluzione. Il compito del mediatore è quello di facilitare le parti nella discussione dei loro affari ed aiutarli
a focalizzare i loro propri interessi guidandoli verso il conseguimento di una soluzione vantaggiosa, giusta, duratura e soprattutto di pronta realizzazione: il ruolo decisionale
è, dunque, in ogni caso esercitato esclusivamente dalle parti. Le parti nelle mediazione hanno un ruolo attivo di protagonismo. le parti vanno di fronte al mediatore per
cercare un aiuto nel trovare la loro migliore soluzione. Anche il ruolo degli avvocati è differente, nella mediazione il ruolo dei legali è più attivo in quanto
devono contribuire a cercare di sviluppare soluzioni innovative per il raggiungimento della miglior soluzione. Nella conciliazione, i legali danno pareri e suggerimenti in relazione
alla proposta fatta dal conciliatore.
La conciliazione e la mediazione perseguono entrambe il mantenimento e la persistenza di una relazione
d´affari e ristabiliscono un perduto equilibrio di potere
tra le parti. Questi concetti sono molto spesse utilizzati come sinonimi, ma in realtà presentano differenze sostanziali nelle loro procedure. In mediazione, il mediatore
controlla il processo attraverso differenti e specifiche fasi quali: introduzione, sessione comune, incontri separati, privati e in fine
l´accordo, mentre le parti
controllano il risultato. Differentemente, in conciliazione, il conciliatore potrebbe non seguire una procedura determinante organizzata ma usualmente conduce il processo di conciliazione
al pari di una normale negoziazione. In aggiunta, il conciliatore potrà suggerire alle parti la soluzione e comunque potrà fornire loro consigli determinanti.
Inoltre, la conciliazione è utilizzata preventivamente, non appena la lite o il fraintendimento viene alla luce: il conciliatore dunque cerca di chiudere la lite sul nascere.
La mediazione, da questo punto di vista, è molto più vicina
all´arbitrato nel senso che un procedimento che attiene ad una controversia concreta,
che è già sorta e che presenta difficoltà rilevanti nella sua risoluzione senza il supporto di una assistenza professionale. Le parti di un contratto possono
ricorrere alla mediazione, cioè ad un metodo alternativo di risoluzione della controversia, nel momento in cui riconoscono che la lite si è sviluppata abbastanza
seriamente al punto di essere pronta per essere portata dinanzi
all´Ordinaria Corte o addirittura in causa.
I metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) esposti nel presente articolo quali
l´arbitrato, la mediazione e la conciliazione rappresentano
metodi differenti, alternativi e complementari al sistema giuridico ordinario a beneficio delle parti.
L´arbitrato è emersa quale il più
efficace dei metodi alternativi perché permette le parti di sviluppare delle soluzioni pratiche, economiche e durature. Per le controversie commerciali,
l´arbitrato offre una opportunità di creare soluzioni innovative che vanno a salvaguardare le relazioni commerciali unite al risparmio di tempo
e danaro, in quanto incoraggiano non solo a guardare i diritti, ma anche gli interessi delle imprese.
In tutte le parti del mondo dal Nord a Sud America, Asia, Europa, India ecc. ecc. le grandi, medie e piccole imprese hanno riconosciuto i benefici che
l´arbitrato ha per gli affari.
In accordo con le tendenze internazionali ed europee, sta emergendo come effettivo e preferibile
l´arbitrato per la risoluzione delle controversie
commerciali e non.
L´arbitrato è
il metodo adatto alle comunità d´affari
internazionali e nazionali per il conseguimento di obbiettivi quali il risparmio di danaro e tempo, nonché il mantenimento delle stesse relazioni
d´affari.